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giovedì, Marzo 28, 2024

Dotazione di estintori a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri (pullman turistici, scuolabus, ecc..)

A seguito del quesito formulato dal Dipartimento della Pubblica sicurezza al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, entrambi appartenenti al Ministero dell’Interno, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha risposto in data 14.11.2017 chiarendo quanto è stato già divulgato ed oggetto dell’allegata e-mail. Ovviamente, come è ormai consuetudine in Italia e non solo nel settore dell’antincendio, si sono mobilitate le Associazioni di categoria dei trasportatori che, anziché fare “mea culpa” per aver disatteso per 40 anni un Decreto Ministeriale emanato dal Ministero dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) in data 18 aprile 1977, hanno cercato di giustificare la loro assurda “ignoranza” delle disposizioni vigenti nel settore di loro competenza, affermando che si era ormai consolidata la consuetudine di installare, a bordo dei bus turistici e dei pullman adibiti al trasporto di persone, prevalentemente estintori a polvere, anziché gli estintori indicati al punto 5.5.8 del citato D.M. che cita esplicitamente gli estintori a schiuma o a CO2, escludendo perentoriamente le tipologie per le quali l’agente estinguente utilizzato “possa avere conseguenze sull’incolumità e sulla salute degli occupanti dell’abitacolo”. Orbene, equivocando sul concetto di “equivalenza”, che riguarda la capacità estinguente e non la compatibilità con la presenza di persone in un ambiente chiuso, molti operatori del settore del trasporto pubblico e privato hanno installato una tipologia di estintori (prevalentemente a polvere) che avranno pure una capacità estinguente “equivalente” a quelli a schiuma o a CO2, ma che sono incompatibili con la presenza di persone all’interno di un abitacolo, che è la cosa più importante. Ciò è scaturito non solo dalla mancata Valutazione del Rischio d’Incendio, prevista sin dal D.Leg.vo 626/94 e confermata dal D.Leg.vo 81/08, e che le Aziende di Trasporto avrebbero dovuto effettuare, ma anche dal fatto che, nel mercato, si trovano estintori a polvere a più basso costo rispetto a quelli a schiuma o a CO2. In definitiva, per seguire i soliti interessi economici di operatori che non hanno “cultura antincendio”, si è consolidata una prassi sbagliata, ma ora i nodi, come sempre avviene, sono venuti al pettine. Le Associazioni di categoria dei trasportatori hanno ripetutamente ed insistentemente richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, congiuntamente, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno (quest’ultimo eroga le sanzioni attraverso i controlli della Polizia Stradale) degli incontri per avere chiarimenti (non c’era nulla da chiarire), ma soprattutto per avere una proroga all’adeguamento ad un Decreto Ministeriale che esiste da oltre 40 anni (!!!) ed era stato ignorato solo per gli interessi di una ristretta categoria di operatori che, evidentemente, mai avevano elaborato, come detto, un Documento di Valutazione dei Rischi d’incendio ai quali sono esposti i cittadini trasportati sui bus e pullman pubblici e privati. A tali incontri, ma solo in veste di “esperti” della materia antincendio, hanno partecipato anche i rappresentanti della DCPST dei Vigili del Fuoco, che hanno ribadito quanto espresso nella citata nota del 14.11.2017. Al termine di una serie di incontri, ne è scaturita, come nella più classica delle tradizioni italiane, una soluzione di “compromesso”, contenuta nell’allegata Circolare congiunta del Dipartimento competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, emanata il 23 marzo u.s., con la quale si ribadisce la non idoneità dell’utilizzo degli estintori a polvere all’interno dell’abitacolo (nel penultimo capoverso si dice esplicitamente che prima dell’utilizzo dell’estintore a polvere devono essere fatti scendere tutti i passeggeri !!!!!! Era meglio chiarire che a bordo ci può anche stare un estintore a polvere da utilizzare solo nel caso che il principio d’incendio interessi il vano motore o il volume bagagli, mentre per un principio d’incendio che interessi l’abitacolo è opportuno avere un estintore a base d’acqua o a CO2″). Non si è avuto il coraggio di ribadire in maniera perentoria quanto già espresso dai Vigili del Fuoco, forse considerando che il mercato, attualmente, non dispone di estintori a base d’acqua sufficienti a consentire l’immediata sostituzione degli estintori a polvere che sono ormai installati nei bus e nei pullman adibiti al trasporto di persone. In conclusione ne è venuta fuori una “soluzione di compromesso” che, comunque, vedrà la progressiva scomparsa dell’estintore a polvere negli abitacoli dei bus adibiti al trasporto di passeggeri entro tre anni al massimo, cominciando la sostituzione di quelli esistenti già all’atto della prima revisione. Seppur con grande fatica, e passando per il solito compromesso all’italiana, si è comunque voltato pagina, almeno in un settore di grande interesse per la sicurezza dei cittadini, senza attendere che un evento luttuoso facesse accendere i riflettori della Magistratura su una delle tante anomalie che caratterizzano il mondo dell’antincendio nel nostro Paese. Tanto si doveva per meglio chiarire la genesi che ha portato a “partorire” l’allegata Circolare.
Per scaricare la circolare: Clicca qui

Si riporta quanto comunicato in data 18.01.18:
Pervengono alla scrivente Associazione numerosi quesiti in merito all’utilizzo di estintori a bordo di mezzi adibiti al trasporto di persone siano essi pullman turistici, scuolabus o altra tipologia di mezzo. Va considerato che la circolazione su strada di mezzi adibiti al trasporto di persone è regolamentata dal Ministero dei Trasporti e non dal Ministero dell’Interno, anche se i controlli vengono effettuati dalla Polizia Stradale, facente parte del Ministero dell’Interno. Orbene, il Ministero dei Trasporti ha emesso, circa 41 anni orsono, il D.M. 18 aprile 1977 che, al punto 5.5.8 dell’Allegato tecnico, stabilisce che gli estintori, in dotazione nei predetti mezzi di trasporto di persone, devono essere approvati e riconosciuti idonei all’impiego in LOCALI CHIUSI dal Ministero dell’Interno, indicando solo 2 tipologie di estintori (schiuma o CO2), ed escludendo le tipologie per le quali l’agente estinguente possa avere conseguenze sull’incolumità e sulla salute degli occupanti dell’abitacolo. Ne consegue, ad esempio, che gli estintori che utilizzano, come agente estinguente, la polvere NON sono idonei per l’utilizzo su un principio d’incendio che dovesse verificarsi all’interno dell’abitacolo. Tale disposizione emanata con il predetto D.M. esiste da oltre 40 anni, ma è stata sorprendentemente ignorata dalla gran parte delle aziende che producono pullman turistici/scuolabus e dalla gran parte delle aziende di trasporto che, forse per carenza di informazione specifica, hanno consentito l’installazione a bordo dei propri mezzi di estintori utilizzanti agenti estinguenti non compatibili con la presenza di persone. Stupisce anche che molte aziende del settore antincendio, fornitrici di estintori, si siano limitate a fornire estintori omologati senza tener conto di quanto sopra indicato, anche se il buon senso derivante da una minima conoscenza degli agenti estinguenti, avrebbe dovuto, da sempre, sconsigliare l’utilizzo di estintori a polvere sia da parte della aziende di trasporto che li acquistavano e sia da parte della aziende che operano nel settore dell’antincendio che li fornivano. Ovviamente, esistendo da oltre 40 anni il predetto Decreto del Ministero dei Trasporti, non è pensabile che il legislatore possa, oggi, modificare una disposizione che tutela l’incolumità e la salute dei cittadini e che è in vigore da decenni. Ne consegue che, chi vuole essere in regola con le disposizioni normative vigenti sopra richiamate, deve provvedere quanto prima ad adeguarsi a tali indicazioni legislative, prestando particolare attenzione alla scelta della tipologia di estintore da installare all’interno dei mezzi adibiti al trasporto di persone. Va considerato anche che la semplice Valutazione del Rischio d’Incendio, se fosse stata effettuata, avrebbe già dovuto indicare la tipologia delle apparecchiature portatili di estinzione da installare, tenuto conto che a bordo di un veicolo adibito al trasporto di persone si possono verificare solo incendi di classe A o di classe B. La scelta quindi dell’estintore da installare deve essere limitata a quelle tipologie che consentono l’estinzione dei predetti fuochi di classe A e B senza tuttavia mettere a repentaglio la sicurezza e l’incolumità delle persone. Val la pena ricordare che, in caso di incidente che coinvolga le persone trasportate, nelle sedi giurisdizionali competenti (tribunali) si applicano le disposizioni normative vigenti e non le “consuetudini” errate adottate dagli utenti: chi opera in certi settori (trasporto, antincendio, ecc.) deve prima di tutto conoscere le regole a tutela della salute di tutti i cittadini, regole la cui violazione è passibile di sanzioni sia penali che civili.

 

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Ovviamente, come è ormai consuetudine in Italia e non solo nel settore dell’antincendio, si sono mobilitate le Associazioni di categoria dei trasportatori che, anziché fare “mea culpa” per aver disatteso per 40 anni un Decreto Ministeriale emanato dal Ministero dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) in data 18 aprile 1977, hanno cercato di giustificare la loro assurda “ignoranza” delle disposizioni vigenti nel settore di loro competenza, affermando che si era ormai consolidata la consuetudine di installare, a bordo dei bus turistici e dei pullman adibiti al trasporto di persone, prevalentemente estintori a polvere, anziché gli estintori indicati al punto 5.5.8 del citato D.M. che cita esplicitamente gli estintori a schiuma o a CO2, escludendo perentoriamente le tipologie per le quali l’agente estinguente utilizzato “possa avere conseguenze sull’incolumità e sulla salute degli occupanti dell’abitacolo”. Orbene, equivocando sul concetto di “equivalenza”, che riguarda la capacità estinguente e non la compatibilità con la presenza di persone in un ambiente chiuso, molti operatori del settore del trasporto pubblico e privato hanno installato una tipologia di estintori (prevalentemente a polvere) che avranno pure una capacità estinguente “equivalente” a quelli a schiuma o a CO2, ma che sono incompatibili con la presenza di persone all’interno di un abitacolo, che è la cosa più importante. Ciò è scaturito non solo dalla mancata Valutazione del Rischio d’Incendio, prevista sin dal D.Leg.vo 626/94 e confermata dal D.Leg.vo 81/08, e che le Aziende di Trasporto avrebbero dovuto effettuare, ma anche dal fatto che, nel mercato, si trovano estintori a polvere a più basso costo rispetto a quelli a schiuma o a CO2. In definitiva, per seguire i soliti interessi economici di operatori che non hanno “cultura antincendio”, si è consolidata una prassi sbagliata, ma ora i nodi, come sempre avviene, sono venuti al pettine. Le Associazioni di categoria dei trasportatori hanno ripetutamente ed insistentemente richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, congiuntamente, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno (quest’ultimo eroga le sanzioni attraverso i controlli della Polizia Stradale) degli incontri per avere chiarimenti (non c’era nulla da chiarire), ma soprattutto per avere una proroga all’adeguamento ad un Decreto Ministeriale che esiste da oltre 40 anni (!!!) ed era stato ignorato solo per gli interessi di una ristretta categoria di operatori che, evidentemente, mai avevano elaborato, come detto, un Documento di Valutazione dei Rischi d’incendio ai quali sono esposti i cittadini trasportati sui bus e pullman pubblici e privati. A tali incontri, ma solo in veste di “esperti” della materia antincendio, hanno partecipato anche i rappresentanti della DCPST dei Vigili del Fuoco, che hanno ribadito quanto espresso nella citata nota del 14.11.2017. Al termine di una serie di incontri, ne è scaturita, come nella più classica delle tradizioni italiane, una soluzione di “compromesso”, contenuta nell’allegata Circolare congiunta del Dipartimento competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, emanata il 23 marzo u.s., con la quale si ribadisce la non idoneità dell’utilizzo degli estintori a polvere all’interno dell’abitacolo (nel penultimo capoverso si dice esplicitamente che prima dell’utilizzo dell’estintore a polvere devono essere fatti scendere tutti i passeggeri !!!!!! Era meglio chiarire che a bordo ci può anche stare un estintore a polvere da utilizzare solo nel caso che il principio d’incendio interessi il vano motore o il volume bagagli, mentre per un principio d’incendio che interessi l’abitacolo è opportuno avere un estintore a base d’acqua o a CO2″). Non si è avuto il coraggio di ribadire in maniera perentoria quanto già espresso dai Vigili del Fuoco, forse considerando che il mercato, attualmente, non dispone di estintori a base d’acqua sufficienti a consentire l’immediata sostituzione degli estintori a polvere che sono ormai installati nei bus e nei pullman adibiti al trasporto di persone. In conclusione ne è venuta fuori una “soluzione di compromesso” che, comunque, vedrà la progressiva scomparsa dell’estintore a polvere negli abitacoli dei bus adibiti al trasporto di passeggeri entro tre anni al massimo, cominciando la sostituzione di quelli esistenti già all’atto della prima revisione. Seppur con grande fatica, e passando per il solito compromesso all’italiana, si è comunque voltato pagina, almeno in un settore di grande interesse per la sicurezza dei cittadini, senza attendere che un evento luttuoso facesse accendere i riflettori della Magistratura su una delle tante anomalie che caratterizzano il mondo dell’antincendio nel nostro Paese. Tanto si doveva per meglio chiarire la genesi che ha portato a “partorire” l’allegata Circolare.
Per scaricare la circolare: Clicca qui

Si riporta quanto comunicato in data 18.01.18:
Pervengono alla scrivente Associazione numerosi quesiti in merito all’utilizzo di estintori a bordo di mezzi adibiti al trasporto di persone siano essi pullman turistici, scuolabus o altra tipologia di mezzo. Va considerato che la circolazione su strada di mezzi adibiti al trasporto di persone è regolamentata dal Ministero dei Trasporti e non dal Ministero dell’Interno, anche se i controlli vengono effettuati dalla Polizia Stradale, facente parte del Ministero dell’Interno. Orbene, il Ministero dei Trasporti ha emesso, circa 41 anni orsono, il D.M. 18 aprile 1977 che, al punto 5.5.8 dell’Allegato tecnico, stabilisce che gli estintori, in dotazione nei predetti mezzi di trasporto di persone, devono essere approvati e riconosciuti idonei all’impiego in LOCALI CHIUSI dal Ministero dell’Interno, indicando solo 2 tipologie di estintori (schiuma o CO2), ed escludendo le tipologie per le quali l’agente estinguente possa avere conseguenze sull’incolumità e sulla salute degli occupanti dell’abitacolo. Ne consegue, ad esempio, che gli estintori che utilizzano, come agente estinguente, la polvere NON sono idonei per l’utilizzo su un principio d’incendio che dovesse verificarsi all’interno dell’abitacolo. Tale disposizione emanata con il predetto D.M. esiste da oltre 40 anni, ma è stata sorprendentemente ignorata dalla gran parte delle aziende che producono pullman turistici/scuolabus e dalla gran parte delle aziende di trasporto che, forse per carenza di informazione specifica, hanno consentito l’installazione a bordo dei propri mezzi di estintori utilizzanti agenti estinguenti non compatibili con la presenza di persone. Stupisce anche che molte aziende del settore antincendio, fornitrici di estintori, si siano limitate a fornire estintori omologati senza tener conto di quanto sopra indicato, anche se il buon senso derivante da una minima conoscenza degli agenti estinguenti, avrebbe dovuto, da sempre, sconsigliare l’utilizzo di estintori a polvere sia da parte della aziende di trasporto che li acquistavano e sia da parte della aziende che operano nel settore dell’antincendio che li fornivano. Ovviamente, esistendo da oltre 40 anni il predetto Decreto del Ministero dei Trasporti, non è pensabile che il legislatore possa, oggi, modificare una disposizione che tutela l’incolumità e la salute dei cittadini e che è in vigore da decenni. Ne consegue che, chi vuole essere in regola con le disposizioni normative vigenti sopra richiamate, deve provvedere quanto prima ad adeguarsi a tali indicazioni legislative, prestando particolare attenzione alla scelta della tipologia di estintore da installare all’interno dei mezzi adibiti al trasporto di persone. Va considerato anche che la semplice Valutazione del Rischio d’Incendio, se fosse stata effettuata, avrebbe già dovuto indicare la tipologia delle apparecchiature portatili di estinzione da installare, tenuto conto che a bordo di un veicolo adibito al trasporto di persone si possono verificare solo incendi di classe A o di classe B. La scelta quindi dell’estintore da installare deve essere limitata a quelle tipologie che consentono l’estinzione dei predetti fuochi di classe A e B senza tuttavia mettere a repentaglio la sicurezza e l’incolumità delle persone. Val la pena ricordare che, in caso di incidente che coinvolga le persone trasportate, nelle sedi giurisdizionali competenti (tribunali) si applicano le disposizioni normative vigenti e non le “consuetudini” errate adottate dagli utenti: chi opera in certi settori (trasporto, antincendio, ecc.) deve prima di tutto conoscere le regole a tutela della salute di tutti i cittadini, regole la cui violazione è passibile di sanzioni sia penali che civili.

 

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