Dal 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n° 163 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02 gennaio 2020. Il Decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con DPR n. 146/2018. Il nuovo decreto, che abroga il D. Lgs 26/2013, prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, incaricando l’attività di vigilanza agli Enti territoriali (Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonché dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli). Tutte le attività svolte su sistemi FGAS sono state prese in esame: certificazioni delle aziende e personale, vendita, installazione, controlli, manutenzioni e comunicazioni alla banca dati. Le sanzioni amministrative sono a carico di tutte le figure coinvolte nella filiera (operatore, manutentore, venditore ed ente di certificazione) e variano da un minimo di €.150,00 ad un massimo di €.150.000,00.
Dal 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n° 163 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02 gennaio 2020. Il Decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con DPR n. 146/2018. Il nuovo decreto, che abroga il D. Lgs 26/2013, prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, incaricando l’attività di vigilanza agli Enti territoriali (Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonché dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli). Tutte le attività svolte su sistemi FGAS sono state prese in esame: certificazioni delle aziende e personale, vendita, installazione, controlli, manutenzioni e comunicazioni alla banca dati. Le sanzioni amministrative sono a carico di tutte le figure coinvolte nella filiera (operatore, manutentore, venditore ed ente di certificazione) e variano da un minimo di €.150,00 ad un massimo di €.150.000,00.